Il rimborso delle spese mediche nelle assicurazioni per malattia e infortunio

ospedaleDopo aver visto di cosa si tratta, vediamo ora quali sono le garanzie delle assicurazioni per malattia. Cominciamo subito con il dire che le coperture offerte sono molteplici, potendo così garantire un’ampia copertura per diverse casistiche, ma per ogni contratto possono essere stabilite condizioni, coperture ed esclusioni diverse.

In questo articolo analizziamo la garanzia fondamentale delle coperture per malattia e infortunio, il rimborso delle spese mediche. E’ bene precisare precisare  però che sebbene operino nello stesso ambito, vi è differenza tra l’assicurazione per malattia ed infortunio , che copre questi eventi, e la garanzia di copertura delle spese mediche, in quanto quest’ultima da diritto al rimborso solamente se la malattia o l’infortunio causano un ricovero o un intervento chirurgico conseguenti ad una malattia o a un infortunio. Questa specifica copertura copre cioè le spese effettuate per il ricovero  o per intervento chirurgico. Per l’intervento chirurgico non è necessario che vi sia anche un ricovero, dal momento che può essere eseguito anche ambulatorialmente o in regime di Day Hospital. Su questi presupposti quindi, la malattia e l’infortunio vengono coperti solamente quando da essi deriva un ricovero o un intervento chirurgico. Oltre alla malattia e l’infortunio vengono però coperti anche il parto e l’aborto.
Chiaramente la malattia deve essere diagnosticata e non vengono rimborsati accertamenti i visite preventive, inoltre devono aver dato luogo ad un periodo minimo di ricovero variabile a seconda del tipo di contratto. In alcune polizze è previsto il rimborso delle spese sostenute per il ricovero in strutture pubbliche con costi a carico del Servizio sanitario Nazionale, la cosiddetta “diaria sostitutiva”. In genere sono previsti limiti minimi e massimi per i giorni di ricovero. In alternativa può essere rimborsata la spesa eccedente risultante tra quella effettivamente sostenuta e la “diaria sostitutiva”.

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